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Vino Passerina Offida DOCG

Discendente dalla famiglia dei trebbiani, la coltivazione della vite omonima in tutta l’area del Piceno ha una tradizione millenaria: descritta da numerosi autori latini quali Plinio il Vecchio, Catone, Varrone e Columella, giunge ai giorni nostri praticamente immutata, nonostante un principio di abbandono durante gli anni sessanta, attraverso la sola evoluzione delle forme di allevamento, dei sistemi di potatura e delle pratiche di cantina.

Caratteristiche organolettiche del vino Passerina Offida DOCG

Di colore giallo paglierino carico, al palato mette in evidenza una spiccata e gradevole acidità ricca di sentori agrumati, esaltati da una buona mineralità e da note amarognole; il tutto conferisce una struttura importante e inebriante. Di facile abbinamento con i primi piatti di pesce e con le insalate di frutti di mare, eccelle se degustato con le minestre di cereali che caratterizzano la zona di origine. Capace di trasformarsi nella tipologia passito, spumante e Vino Santo, per un piacere a tutto pasto.

Zone di produzione del vino Passerina Offida DOCG

L'Offida Passerina è una denominazione delle Marche e la produzione è autorizzata nei comuni di Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Casteldilama, Castignano, Castorano, Cossignano, Montefiore dell'Aso, Offida, Ripatransone, nonché parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Carassai, Colli del Tronto, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto Marche, Montedinove, Manteprandone, Rotella, San Benedetto del Tronto , Spinetoli, Campofilone e Pedaso.

Vitigni consentiti

Passerina all'80% minimo, ammette la concorrenza di uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino al 15%.

Norme di produzione

- La produzione massima di uva deve essere di 12 t / ha
- Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona e comunque riconducibili alla “spalliera semplice”
- La Regione Marche può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve
- Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi / ha
- Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 11,5% vol.
- L’immissione in consumo deve avvenire dopo il 1° marzo dell’anno successivo alla vendemmia
- Tutte le operazioni di vinificazione, invecchiamento e imbottigliamento, debbono essere effettuate nella zona DOCG.

 

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