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Vino Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC

Sull’origine del nome Lambrusco non ci sono dubbi: deriva da vitis Labrusca come descritta da Catone nel “De Agricoltura”, Varrone nel “De Rustica”e Plinio nel “Naturale Historia”, ed è l’antico nome botanico della vitis vinifera selvatica, o quantomeno lasciata inselvatichire.
Nel 1300 in alcuni documenti e trattati viene descritta la conformazione sia delle uve da Lambrusco sia di quel vino “nero ma acquoso” che ha mantenuto pressoché immutate le proprie peculiarità fino ai giorni nostri.

Per questo motivo il lambrusco viene ancora oggi definito uno dei vitigni più autoctoni del mondo.
Il Lambrusco è sin dall’origine stato offerto sulle tavole dei nobili, tanto da essere citato spesso nelle cronache sin dal XV secolo, alla pari dei vini francesi.
L’origine della denominazione Lambrusco Grasparossa risale alla metà del 1800; dobbiamo attendere la seconda metà degli Anni 50 per avere riconosciuta la tipicità delle sue sottozone, dal Mantovano (Lombardia) a Sorbara, Salamino, Reggiano e Grasparossa di Castelvetro (Emilia-Romagna), la cui denominazione è stata aggiornata fino al 2009.

Caratteristiche organolettiche del vino Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC

Di colore rosso rubino caratteristico (che cambia in rubino brillante nella versione spumante, mentre vira al cerasuolo se vinificato in rosato). Profumo vinoso per antonomasia, mantiene intatte le sensazioni dell’uva appena pigiata. In bocca asciutto, arrotondato dagli zuccheri nella versione amabile o dolce, fresco se vinificato secco. Beverino in tutte le versioni, accompagna leggero tutto il pasto, dando il meglio in presenza di salumi e carni grasse.

Zone di produzione del vino Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC

Prodotto nei comuni di Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fiorano, Formigine, Maranello, Marano sul Panaro, Prignano sulla Secchia, S.Cesario sul Panaro, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Modena.

Vitigni consentiti

Lambrusco grasparossa minimo 85%, altre uve lambrusco autorizzate fino al 15%.

Norme di produzione

- La produzione massima di uva deve essere di 18 t / ha
- Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 4.000 ceppi / ha
- Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10,5 % vol.
- Tutte le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona DOC

 

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